STATUTO DELLA “ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA IL PATERAZZO Gruppo Velico Verona”
TITOLO I
Denominazione – sede
Articolo 1
Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Verona (VR), via Montemezzi n. 13 un’associazione che assume la denominazione
“Associazione Sportiva Dilettantistica IL PATERAZZO – Gruppo Velico Verona”.
Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del C.O.N.I. nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell’ente di promozione sportiva cui l’associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.
TITOLO II
Scopo – Oggetto
Articolo 2
L’associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.
Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.
Articolo 3
L’Associazione si propone di favorire e divulgare la navigazione a vela, di dare la possibilità ai soci di incontrarsi, di progettare e realizzare le esperienze veliche che i limiti e le possibilità di ognuno permetteranno. In particolare assolve i seguenti compiti istituzionali:
– organizza per i propri associati corsi teorici e pratici di cultura nautica e corsi per il conseguimento della patente nautica;
– propone e organizza studi, incontri e convegni per i propri soci e non;
– favorisce e organizza viaggi e crociere anche con il noleggio di imbarcazioni proprie e di terzi;
– promuove e organizza regate per i propri iscritti e non;
– cura la pubblicazione e la diffusione anche attraverso i giornali quotidiani, periodici e i servizi radiotelevisivi dell’attività svolta dai propri associati e di ogni notizia utile agli scopi generali;
– promuove, d’intesa con le regioni, gli enti locali e con i Ministeri competenti, l’assunzione di concessioni demaniali per la ristrutturazione, la costruzione e la gestione delle infrastrutture per il diporto nautico dei propri associati nelle acque marittime, nelle acque interne e nell’ambito dei porti classificati.
L’Associazione, per il finanziamento delle proprie attività, acquisisce contributi dei propri iscritti, assume contributi da Enti locali e sportivi, riceve finanziamenti per le utilizzazioni degli spazi pubblicitari, utilizza proventi derivanti dal noleggio o dalla vendita di imbarcazioni proprie e non, anche in collaborazione di agenzie o associazioni professionali in Italia o all’estero.
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o accessorie a quelle statutarie, poiché integrative delle stesse.
TITOLO III
Soci
Articolo 4
Il numero dei soci è illimitato.
Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche che ne condividano le finalità e che si impegnino a realizzarli. Tutti i soci godono degli stessi diritti, peraltro, solo i soci che abbiano compiuto la maggiore età, hanno diritto di voto e possono ricoprire cariche sociali.
Articolo 5
Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
Le persone che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata. All’atto dell’accettazione della richiesta da parte dell’Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Articolo 6
La qualifica di socio da diritto:
– a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
– a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
– a godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.
I soci sono tenuti:
– all’osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
– al pagamento del contributo associativo.
Articolo 7
I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.
TITOLO IV
Recesso – Esclusione
Articolo 8
La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.
Articolo 9
Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
L’esclusione o altro provvedimento disciplinare di minore gravità sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a sei mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale;
c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione.
Articolo 10
Le deliberazioni prese in materia di esclusione o altro provvedimento disciplinare debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell’Articolo 9 e devono essere motivate.
Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell’assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L’esclusione diventa operativa con l’annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall’invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell’assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.
TITOLO V
Risorse economiche – Fondo Comune
Articolo 11
L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
c) eredità, donazioni e legati;
d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
e) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo anche di natura commerciale. Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.
Esercizio Sociale
Articolo 12
L’esercizio sociale va dal primo novembre al trentuno ottobre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all’Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
TITOLO VI
Organi dell’Associazione
Articolo 13
Sono organi dell’Associazione:
a) L’Assemblea degli associati;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente;
d) Il Collegio dei Revisori dei Conti.
Tutte le cariche sono gratuite.
Assemblee
Articolo 14
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.
L’avviso della convocazione può essere altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l’invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno otto (8) giorni prima dell’adunanza.
Articolo 15
L’assemblea ordinaria:
a) approva il rendiconto economico e finanziario;
b) procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
d) approva gli eventuali regolamenti.
Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale. L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno un decimo degli associati.
In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.
Articolo 16
Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.
Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. In prima convocazione l’assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.
In seconda convocazione, a distanza di almeno un’ ora dalla prima convocazione, l’assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.
Articolo 17
L’assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori.
Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti per le modifiche statutarie e dei tre quinti (3/5) degli associati per la delibera di scioglimento dell’Associazione.
Articolo 18
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell’assemblea.
Consiglio Direttivo
Articolo 19
Il Consiglio Direttivo è formato da dieci membri eletti fra gli associati maggiorenni.
I componenti del Consiglio restano in carica due anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.
La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica o consegnare non meno di otto giorni prima della adunanza.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
a) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
c) predisporre i regolamenti interni;
d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
e) deliberare circa l’ammissione e l’esclusione degli associati;
f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione;
h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.
i) i Consiglieri non possono ricoprire incarichi analoghi in associazioni o società sportive avente la medesima finalità sportiva pena la radiazione o sospensione dall’incarico.
In riferimento all’art. 90 comma 18/bis della legge 289/02 è fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuto dal CONI, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.
Articolo 20
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall’incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere del mandato; nell’impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l’eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
Presidente
Articolo 21
Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell’Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
Collegio dei Revisori dei Conti
Articolo 22
Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall’Assemblea ed è composto da tre membri, e due supplenti anche fra i non soci e resta in carica due anni ed elegge al proprio interno il Presidente.
Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.
Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
Pubblicità e trasparenza degli atti sociali
Articolo 23
Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.
TITOLO VII
Scioglimento
Articolo 24
Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati aventi diritto di voto.
In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.
Norma finale
Articolo 25
Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.